IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la necessita' di coordinare l'attivita' dei vari Ministeri
in   ordine   alla   predisposizione   di   provvedimenti  di  natura
amministrativa e regolamentare comunque  riguardanti  l'autotrasporto
delle merci per conto di terzi;
  Ritenuto  pertanto  di dover adottare a tale fine una direttiva per
stabilire criteri unitari, diretti a favorire la sollecita  soluzione
dei  problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto
di terzi oggetto delle attribuzioni di vari Ministeri;
  In  conformita'  alla  deliberazione  adottata  dal  Consiglio  dei
Ministri del 27 novembre 1992;
                              Dispone:
  1. Il Ministro dell'interno:
    a) assicurera' maggiori controlli per la repressione del fenomeno
dell'abusivismo  nel  settore  dell'autotrasporto  di merci per conto
terzi e per garantire il rispetto, in  particolare,  delle  norme  di
sicurezza,  anche  sulla base delle comprovate indicazioni sottoposte
all'esame dell'apposita commissione;
    b) predisporra' ogni misura idonea per affrontare con decisione e
con mezzi adeguati il grave e crescente fenomeno dei furti aventi  ad
oggetto  veicoli adibiti al trasporto di merci e delle rapine a danno
degli autotrasportatori.
  2. Il Ministro delle finanze dovra' predisporre, secondo le  intese
con  il  Ministero  dei  trasporti, ogni idonea misura amministrativa
diretta a:
    a) favorire il sollecito recupero dei crediti IVA  vantati  dagli
appartenenti  alla  categoria  dell'autotrasporto  merci per conto di
terzi;
    b)   eliminare   l'obbligo   di   emissione   della   bolla    di
accompagnamento delle merci;
    c)  assicurare  l'effettiva  ininterrotta  apertura  dei  valichi
doganali e  dei  relativi  uffici,  in  specie  quelli  di  Tarvisio,
Claviere (Monginevro) e Chiasso;
    d)  disporre  che  gli uffici doganali di frontiera con l'Austria
continuino a  prestare  ogni  collaborazione  amministrativa  -  come
attualmente   praticato   -   in   ordine  al  controllo  dei  titoli
autorizzativi del trasporto internazionale nei confronti dei  vettori
sia   nazionali  che  stranieri,  con  particolare  riferimento  alla
procedura degli "ecopunti".
  3. Il Ministero dei lavori pubblici:
    a) in occasione della adozione della circolare  annuale  relativa
ai  divieti  di circolazione, terra' particolare conto delle esigenze
degli autotrasportatori di adeguare la normativa italiana in  materia
alle disposizioni comunemente vigenti in Europa;
    b) provvedera' a dare priorita' - nei limiti delle disponibilita'
di  bilancio  -  alla  costruzione  lungo  le  autostrade e le strade
statali a maggior traffico di aree di sosta  attrezzate,  sulla  base
delle  risultanze della commissione ministeriale all'uopo costituita,
eventualmente esaminando la possibilita' di dare  in  concessione  ai
privati la realizzazione di tali aree.
  4. Il Ministero dei trasporti:
    a)   attivera'  la  commissione  tecnica  istituita  con  decreto
ministeriale 26 novembre 1992 presso il proprio ufficio di gabinetto,
composta di rappresentanti dell'amministrazione e  della  unione  tra
associazioni  di  autotrasportatori,  per l'esame delle problematiche
dell'autotrasporto per conto terzi;
    b)  curera'  il  puntuale  espletamento  delle  attivita'   della
commissione  consultiva  internazionale  in  materia  di accordi e di
trasporti internazionali;
    c) procedera', al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo,
al  ritiro  ed  alla  successiva  distruzione  delle   targhe   degli
autoveicoli  industriali  autorizzati  all'autotrasporto di merci per
conto terzi e non muniti del prescritto titolo autorizzativo;
    d) dara' sollecita esecuzione ai decreti attuativi della legge  5
febbraio 1992, n. 68;
    e) attivera' gli uffici competenti della Direzione generale della
motorizzazione  civile  perche'  rilascino  sollecitamente le licenze
comunitarie di cui al regolamento CEE n. 881/92 a  decorrere  dal  1›
gennaio 1993.
  5. Il Ministero dell'ambiente disporra' l'integrazione del Comitato
nazionale  di  cui  al  decreto  ministeriale  21 giugno 1991 con tre
rappresentanti dell'Un.A.Tras.
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 novembre 1992
                                                 Il Presidente: AMATO